Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4234 del 21 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'Amministrazione comunale, allorquando inizia l'istruttoria per il rilascio di un titolo edilizio formale (nonché, ora, allorquando svolge l'istruttoria conseguente all'avvenuta presentazione di una segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA edilizia, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo ad oggi in vigore), non è obbligata ad acquisire informazioni sulla circostanza che l'assemblea condominiale abbia eventualmente inibito al singolo condomino di realizzare le opere sostanzianti un sopralzo dell'edificio: tuttavia il richiedente il titolo edilizio ovvero chi presenta la SCIA è comunque onerato, prima di iniziare i lavori, ad impugnare la deliberazione dell'assemblea condominiale lesiva del proprio diritto, ex art. 1137, comma 2, c.c. In presenza di tale deliberazione, il Comune non può rilasciare il titolo edilizio (ovvero è tenuto a sospendere l'efficacia della SCIA).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.