(massima n. 1)
            Il  divieto  di  un  secondo  giudizio  per  il  reato  di abuso  edilizio  di  cui  all'art.  44  del  D.P.R.  6  giugno 2001,  n.  380,  riguarda  soltanto la  condotta  posta  in essere  nel  periodo  indicato  nell'imputazione  ed accertata  con  la  sentenza  irrevocabile,  ma  non anche  l'eventuale  prosecuzione  o  la  ripresa  degli interventi  edificatori  in  un  periodo  successivo, attesa  la  natura  permanente  della  fattispecie  e  la conseguente scomponibilitą giuridica dei comportamenti  posti in  essere  dall'imputato. (Fattispecie  in  cui  la  Corte  ha  ritenuto  legittimo  il provvedimento  di  rigetto  della  istanza  di  revoca  o sospensione  dell'ordine  di  demolizione  di  un  manufatto abusivo  disposto con sentenza irrevocabile,  nonostante per  i  successivi  interventi  edificatori  il  reato  fosse  stato dichiarato  estinto  per  prescrizione).