Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19354 del 21 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di un secondo giudizio per il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione ed accertata con la sentenza irrevocabile, ma non anche l'eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilitą giuridica dei comportamenti posti in essere dall'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto della istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto con sentenza irrevocabile, nonostante per i successivi interventi edificatori il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione).

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