Consiglio di Stato sentenza n. 1909 del 24 aprile 2017

(4 massime)

(massima n. 1)

L'art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (il quale prevede che «in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia č notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa») contempla un regime particolare per le fattispecie che non si caratterizzano per una abusivitą "originaria" ma "sopravvenuta" a seguito dell'annullamento del permesso di costruire.

(massima n. 2)

Nel caso di opera divenuta abusiva a seguito dell'annullamento del permesso di costruire, il legislatore - con l'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 - ha previsto tre possibili rimedi: a) la sanatoria della procedura nei casi in cui sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, con conseguente non applicazione di alcuna sanzione edilizia; b) nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l'Amministrazione č obbligata ad applicare la sanzione in forma specifica della demolizione; c) soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare la sanzione in forma specifica, in ragione della natura delle opere realizzate, l'Amministrazione č obbligata ad applicare la sanzione pecuniaria nel rispetto delle modalitą sopra indicate. Si tratta di una gradazione di sanzioni modulata alla luce della gravitą della violazione della normativa urbanistica.

(massima n. 3)

L'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, per il suo contenuto precettivo, deve essere inteso quale espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio, non essendo ipotizzabile un'applicazione differenziata in ambito nazionale delle regole che presiedono alla repressione degli abusivi divenuti tali successivamente all'annullamento del permesso di costruire.

(massima n. 4)

Nel caso di permesso di costruire annullato in s.g. (nella specie per mancanza del consenso dei comproprietari e per la non configurabilitą di un volume tecnico), sussiste l'obbligo per il Comune di ordinare la demolizione, salva l'ulteriore e specifica valutazione in ordine alla impossibilitą materiale dell'esecuzione demolitoria, anche sulla scorta delle specifiche deduzioni dei destinatari della misura sanzionatoria, in ordine alla impossibilitą materiale del ripristino.

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