(massima n. 1)
            L'art.  38  del D.P.R.  6  giugno  2001, n.  380  (il quale prevede  che  «in  caso  di  annullamento  del  permesso  di costruire,  qualora  non  sia  possibile,  in  base  a motivata valutazione,  la  rimozione  dei  vizi  delle  procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile  del  competente  ufficio  comunale  applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del  territorio,  anche  sulla  base  di  accordi  stipulati  tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione  dell'agenzia  č  notificata  all'interessato  dal dirigente  o  dal  responsabile  dell'ufficio  e  diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa») contempla un regime  particolare  per  le  fattispecie  che  non  si caratterizzano  per  una  abusivitą  "originaria"  ma "sopravvenuta"  a  seguito  dell'annullamento  del permesso  di  costruire.