Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 811 del 1 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di interventi eseguiti in parziale difformità, la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce una deroga alla regola generale della demolizione negli illeciti edilizi prevista dal primo comma e, dunque, può essere applicata solo qualora sia oggettivamente impossibile effettuare la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio, nel caso di specie la valutazione comunale appare del tutto ragionevole, oltre che proporzionata, alla consistenza della accertata difformità.

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