Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1650 del 30 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 31, commi 2, 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e nell'art. 15, commi 1 e 3 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attivitą urbanistico-edilizia), che hanno carattere di lex specialis rispetto all'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) si riferiscono non all'«autore», ma al «responsabile» dell'abuso, quest'ultimo inteso come esecutore materiale, ma anche come proprietario o come soggetto che abbia la disponibilitą del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva. Sia la norma statale che quella regionale, infatti, indicano espressamente come destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa, sia il proprietario che il responsabile: la prima, imponendo testualmente detta sanzione «al proprietario e al responsabile dell'abuso»; la seconda, disponendo la notifica dell'ingiunzione «al responsabile dell'abuso nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo»; le ulteriori misure (acquisizione gratuita e pagamento di una somma in caso di inottemperanza) non possono che riferirsi ai medesimi soggetti obbligati.

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