Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18536 del 17 maggio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

È irrilevante, ogni questione sulla buona fede allorquando il sequestro preventivo per il reato di lottizzazione sia stato emesso al fine di impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato. Nella specie, la libera disponibilità delle opere in capo agli indagati è chiaramente idonea a protrarre o aggravare le conseguenze del contestato reato di lottizzazione abusiva, e ciò perché l'utilizzo dell'opera aggrava di fatto il carico urbanistico ed ambientale. Basta pensare, del resto, all'incidenza della lottizzazione abusiva sulla pianificazione urbanistica nonché al fatto che, trattandosi di zona agricola con bassi indici di urbanizzazione, la costruzione abusiva di edifici destinati ad uso residenziale può comportare la necessità di adeguamento e di modifica degli standard.

(massima n. 2)

In tema di reato di lottizzazione abusiva, l'acquirente risponde per una semplice adesione al disegno criminoso concepito dal venditore, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. L'acquirente, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva. Egli tuttavia può dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. sez. III, 17.3.2009, n. 17865, Quarta). Nel caso di sequestro preventivo, una posizione di buona fede che possa escludere il fumus del reato può essere fatta valere dinanzi al giudice del riesame solo quando essa sia immediatamente evidente, non essendo a tal fine sufficiente la sola circostanza che il soggetto non sia allo stato indagato, perché ben potrebbe assumere tale qualità in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.