Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3894 del 17 luglio 2013

(4 massime)

(massima n. 1)

La misura dell'oblazione dovuta per la sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate è rimessa in via esclusiva alla legge, senza che l'Amministrazione chiamata ad applicarla possa esplicare altra attività che quella di ricognizione dei presupposti fissati dalla norma primaria che la stessa è chiamata ad applicare.

(massima n. 2)

L'oblazione dovuta per la sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate è un'obbligazione pecuniaria afferente a un rapporto di diritto pubblico e pertanto l'Amministrazione non dispone di poteri di disposizione della pretesa creditoria.

(massima n. 3)

L'art. 34, comma 7 della L. n. 47/1985 si fonda sul principio della comune finalità agevolativa delle norme nei confronti delle attività produttive. Questa tuttavia non può spingersi fino a introdurre una fattispecie agevolativa ultronea rispetto alle specifiche destinazioni elencate alle lettere da a) a e), per le quali sono previste ulteriori riduzioni rispetto al dimezzamento degli importi dovuti a titolo di oblazione, da ricondurre in via residuale a quest'ultima. Infatti la norma prende in considerazione le attività che si svolgono nei singoli edifici e non già questi ultimi e tra queste non vi ha incluso, per ragioni riferibili a insindacabili scelte discrezionali di politica legislativa, la destinazione d'uso direzionale.

(massima n. 4)

Tra le destinazioni contemplate dall'art. 34, comma 7 della L. n. 47/1985, ai fini della riduzione dell'oblazione dovuta per la sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate, non vi è quella a uso ufficio/direzionale, e non è consentito includerla in quella industriale di cui alla lett. a) della disposizione, in forza di una supposta assimilazione tra le due destinazioni e del minimo comune denominatore del loro carattere produttivo. Infatti, dalla legislazione urbanistica si ricava ontologica differenza tra le stesse: la L. n. 10/1977 parifica la destinazione direzionale a quella turistica e commerciale, ai fini del contributo di costruzione; il D.M. n. 1444/1968 distingue gli insediamenti aventi carattere industriale da quelli commerciali e direzionali. L'attività direzionale quindi dà luogo a un insediamento produttivo, ma non industriale, per cui se non è stato testualmente previsto, non può esservi fatto rientrare in via interpretativa.

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