Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4309 del 26 agosto 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Premesso che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett c), D.L. 13 agosto 2011 n. 138, modificato dalia legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 il rimedio del silenzio-rifiuto č l'unico attribuito al terzo contro l'inerzia nell'esercizio da parte dell'Amministrazione dei poteri di autotutela repressiva sui titoli edilizi ivi indicati, con riferimento a un atto di diffida volto a concludere con un provvedimento espresso il procedimento finalizzato ad accertare la regolaritā della denuncia di inizio attivitā edilizia e del rilascio del certificato di agibilitā, il privato ha diritto a che il Comune concluda il procedimento, nato da una istanza del terzo, teso ad eccitarne l'esercizio del potere di autotutela attraverso un provvedimento definitivo che (in ipotesi negativa) renda immodificabile (non soltanto il "titolo originario" ma anche e soprattutto) l'assetto di interessi determinatosi, nel senso che esso non sarebbe suscettibile di essere rimesso in discussione attraverso l'esercizio del predetto potere di autotutela - anche per ipotesi motu proprio avviati -, diritto in relazione al quale non puō considerarsi certo equipollente la mera affermazione in tal senso della difesa dell'Amministrazione contenuta per incidens in una memoria processuale depositata in giudizio in primo grado.

(massima n. 2)

Non vi č necessaria identitā di "disciplina" tra denuncia di inizio attivitā edilizia e certificato di agibilitā, posto che i detti provvedimenti sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili, tenendo presente che: a) il certificato di agibilitā ha la funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce č stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubritā, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti; b) il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche č oggetto della specifica funzione del titolo edilizio; pertanto, i diversi piani ben possino convivere sia nella forma fisiologica della conformitā dell'edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza.

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