(massima n. 1)
            Premesso che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett c), D.L. 13 agosto 2011 n. 138, modificato dalia legge di conversione  14  settembre  2011  n.  148  il  rimedio  del silenzio-rifiuto č  l'unico  attribuito al terzo contro  l'inerzia nell'esercizio da parte dell'Amministrazione dei poteri di autotutela  repressiva  sui  titoli  edilizi  ivi  indicati,  con riferimento a un atto di diffida volto a concludere con un provvedimento  espresso  il  procedimento  finalizzato  ad accertare  la  regolaritā  della  denuncia  di inizio  attivitā edilizia e del rilascio del certificato di agibilitā, il privato ha diritto a che il Comune concluda il procedimento, nato  da  una  istanza  del  terzo,  teso  ad eccitarne l'esercizio  del  potere  di  autotutela attraverso  un provvedimento definitivo che  (in  ipotesi  negativa)  renda immodificabile (non soltanto il "titolo originario" ma anche e  soprattutto)  l'assetto  di  interessi  determinatosi,  nel senso che  esso  non  sarebbe  suscettibile  di  essere rimesso in discussione attraverso l'esercizio del predetto potere  di  autotutela - anche  per  ipotesi  motu  proprio avviati -, diritto in relazione al quale non puō considerarsi certo equipollente la mera affermazione in tal senso della difesa  dell'Amministrazione  contenuta  per  incidens  in una memoria processuale depositata in giudizio in primo grado.