Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5223 del 7 settembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il primo comma dell'art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, infatti, prevede espressamente che il permesso di costruire č "rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo". La legge specificamente impone, tra i requisiti di legittimazione, il possesso dei titoli reali per poter intervenire sull'immobile per il quale č chiesta la concessione edilizia.

(massima n. 2)

In sede di rilascio del titolo edilizio, l'amministrazione non č tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietā del richiedente, ovvero a risolvere controversie circa i diritti reali vantati da terzi sull'immobile, essendo sufficiente l'esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell'autorizzazione e facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi.

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