(massima n. 1)
            La  disciplina  contenuta  nell'art.  11  comma  1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiede per edificare la "disponibilità"  dell'area  e  implica  una  relazione qualificata  a  contenuto  reale  con  il  bene (come proprietario,  superficiario,  affittuario  di  fondi  rustici, usufruttuario),  anche  se  in  formazione,  non  essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a  costruire  è  una  proiezione  del  diritto  di  proprietà  o  di altro  diritto  reale  di  godimento  che  autorizzi  a  disporre con  un  intervento  costruttivo  (Cons.  di  Stato,  V,  4  febbraio  2004,  n. 368).  In  questo  senso  la  giurisprudenza ammette  la  richiesta  da  parte  di  altro  titolare  del  diritto, reale o anche obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di essi,  l'interessato  abbia  obbligo  o  facoltà  di  eseguire  i lavori per  cui  è  chiesta  la  concessione  edilizia  (ora permesso  di  costruire):  in  altre  parole,  quando  il richiedente  sia  autorizzato  in  base  al  contratto  o  abbia ricevuto  espresso  consenso  da  parte  del  proprietario (Cons. St., V, 15 marzo 2001, n. 1507). Sicché, la verifica del  possesso  del  titolo  a  costruire  costituisce  un presupposto, la cui mancanza impedisce all'Amministrazione  di  procedere  oltre  nell'esame  del progetto.