Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40075 del 12 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitā di apertura e di coltivazione di una cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non č subordinata al controllo edilizio comunale. La compatibilitā della coltivazione della cava con gli interessi urbanistici č oggetto di accertamento da parte della Regione al momento del rilascio della autorizzazione per lo sfruttamento dei giacimenti che stabilisce, di solito, l'obbligo di successiva restituzione del luogo allo stato precedente. Tale obbligo non rende tutte le opere realizzate nella cava di natura precaria o, comunque, non assoggettate al regime del permesso di costruire e su tale tema necessita fare una distinzione. Pertanto, non richiedono il permesso di costruire i manufatti edilizi non destinati a durare nel tempo, ma ad essere rimossi dopo il momentaneo uso e le attivitā di trasformazione del sito di natura contingente. Sicché, gli interventi che non hanno le ricordate caratteristiche, anche se connesse con il ciclo produttivo della attivitā estrattiva, devono svolgersi nel rispetto dei piani di settore e delle norme urbanistiche e richiedono il permesso di costruire, a sensi dell'art. 10 T.U. n. 380/2001, se determinano una durevole trasformazione del territorio.

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