Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 807 del 23 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intervento edilizio consistente nell'eliminazione della preesistente muratura di fondazione e degli elementi isolati privi di travi di collegamento e nella realizzazione ex novo in cemento armato; nella realizzazione della struttura portante con un'armatura in cemento armato, prima inesistente; nella modificazione della luce interna, con conseguente aumento di volumetria; nella modificazione dell'altezza massima esterna, della sagoma a terra e della superficie non può essere qualificato come manutenzione straordinaria o risanamento ed adeguamento strutturale, rientrando, invece, negli interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile qualificabili come ristrutturazione edilizia, e però soggetti a concessione.

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