Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5488 del 7 novembre 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dalla prescrizione dell'obbligo di adozione della pianificazione di dettaglio prevista dal p.r.g. derivano quali corollari essenziali le seguenti circostanze: a) il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento; b) non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa; c) l'assenza del piano attuativo non è surrogabile con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio, posto che l'obbligo dell'interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è idoneo a sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere ma non è in grado di colmare l'assenza dello strumento esecutivo; d) non sono configurabili equipollenti al piano attuativo, circostanza questa che impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti consentiti dal sistema; e) lo strumento attuativo è necessario anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate che sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto.

(massima n. 2)

Ai fini del rilascio di un permesso di costruire, costituisce regola generale ed imperativa ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il rispetto delle previsioni del p.r.g. (di solito contenute nelle n.t.a.) che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio, trattandosi di prescrizioni vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo.

(massima n. 3)

In deroga alla vincolatività dell'obbligo di pianificazione attuativa previsto dallo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la giurisprudenza amministrativa ha individuato quale unica eccezione l'ipotesi del c.d. "lotto intercluso"che si realizza allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente il permesso di costruire: a) sia l'unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.

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