Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4795 del 10 settembre 2010

(3 massime)

(massima n. 1)

L'individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l'accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni: ciō anche se al provvedimento di cui all'art. 18 della L. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtā materiale ed č destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l'adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate. Pertanto, il provvedimento che dispone la sospensione di opere ritenute preordinate alla lottizzazione abusiva č illegittimo se non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

(massima n. 2)

L'ipotesi di lottizzazione abusiva č ravvisabile solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l'intento di asservire all'edificazione un'area non urbanizzata. Pertanto, č il illegittimo provvedimento che dispone la sospensione di opere preordinate alla lottizzazione abusiva qualora il Comune non abbia svolto alcuna istruttoria, e, conseguentemente, non abbia operato valutazioni autonome sull'esistenza della lottizzazione abusiva e soprattutto sulla sussistenza di quegli indizi rivelatori che costituiscono prova della cosiddetta lottizzazione negoziale, adeguandosi supinamente al provvedimento del giudice penale.

(massima n. 3)

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposto di cui all'art. 18 della L. n. 47/1985 non č sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessitā di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, giustificandosi l'adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci (quali le dimensioni e il numero dei lotti, la natura del terreno, l'eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio).

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