Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5662 del 18 novembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riconduce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalitą di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma; l'identitą della complessiva volumetria del fabbricato, e la copertura dell'area di sedime, senza alcuna variazione rispetto all'originario edificio. Qualora tali parametri non risultino rispettati, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e sottoposto alla disciplina prevista in materia di nuove edificazioni.

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