Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33039 del 4 ottobre 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di potestà autonoma legislativa regionale, lo Statuto siciliano pur riconoscendo competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, deve conformare tale potestà al rispetto della legittimità (territoriale, costituzionale, degli obblighi internazionali, etc.). Ne deriva, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta consentendo l'opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire non può essere attribuita alla Regione attraverso l'emanazione di leggi regionali comunque incidenti sul sistema penale, in senso favorevole o contrario al reo.

(massima n. 2)

In tema di disciplina edilizia anche la legislazione delle Regioni a statuto speciale "si deve armonizzare con le norme di principio della legislazione statale", sicché "il concetto di opera precaria, cui anche la legge regionale fa riferimento, non può essere un concetto diverso da quello previsto dalla legislazione statale". Pertanto, deve escludersi, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione, consentendo l'opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire.

(massima n. 3)

Nell'interpretazione del principio della riserva di legge in materia penale, (art. 25, 2° comma Cost.), la Corte Costituzionale ha costantemente affermato il monopolio del legislatore statale, fondando tale posizione su un'esegesi del complessivo sistema costituzionale che disvela la statualità del ramo penale del diritto in ogni vicenda costitutiva o estintiva della punibilità. È stato evidenziato, in particolare, che: a) la scelta circa le restrizioni dei beni fondamentali della persona e cosi impegnativa che non può non essere di pertinenza dello Stato; b) la riserva di competenza alla legge statale è anche una conseguenza della necessità che vi siano in tutto il territorio nazionale condizioni di eguaglianza nella fruizione della libertà personale, pena la violazione dell'art. 3 Cost.; c) un eventuale pluralismo di fonti regionali penali contrasterebbe con il principio dell'unità politica dello Stato (Corte Cost. sentenza n. 487 del 25.10.1989, riferita proprio a disposizioni legislative della Regione Siciliana incidenti sul regime del condono edilizio posto dall'art. 31 della L. n. 47/1985.

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