Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 2 del 7 aprile 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

Ad avviso dell'Adunanza il citato art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (norma, invero, avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell'attività edificatoria; urbanistica, dall'altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell'ordinato assetto del territorio) prevalga, in effetti, su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme quali, per quanto qui interessa, l'art. 5 della L.R. n. 24 del 1977 e l'art. 36 della L.R. n. 38 del 1999, come sopra interpretate. A tale conclusione induce, invero, l'art. 1, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, secondo cui "il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia", nonché i commi 1 e 3 dell'art. 2, secondo cui, rispettivamente, "le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" e "le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi". E, del resto, la norma si muove nella logica del terzo comma dell'art. 117 Cost., secondo cui sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al "governo del territorio" e, "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

(massima n. 2)

Si deve ritenere che nel momento in cui il legislatore nazionale sia intervenuto con il T.U. per l'edilizia, assegnando alle norme ivi contenute, volte al riordino di detta materia, il carattere di norme di principio, vanno considerate, per ciò stesso, abrogate le norme delle Regioni a statuto ordinario con esse confliggenti; ciò in quanto, fino all'adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime.

(massima n. 3)

Poiché anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta "riservata alla legislazione dello Stato", si deve ritenere, coerentemente, che tutte le norme regionali cedano di fronte alle norme di principio fissate dallo Stato nella stessa materia.

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