Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 31619 del 6 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunitā: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione č tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.

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