Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3752 del 27 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel quadro normativo venutosi a formare con l'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 (come novellato dalla L. n. 205 del 2000) e con l'art. 53 del Testo Unico sull'esproprio n. 327 del 2001 la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietą, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in carenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico.

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