Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 26732 del 19 dicembre 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di azioni di risarcimento da occupazione usurpativa, l'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della proprietā, siccome relativa ad un danno arrecato da un mero comportamento dell'amministrazione, nel quale non č ravvisabile, nemmeno mediatamente, l'esercizio di alcun potere amministrativo, č attribuita alla giurisdizione del g.o. e non rileva l'adozione, conformemente all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, di un autonomo atto di acquisizione dell'immobile utilizzato senza titolo, atteso che, rispetto alla suddetta azione risarcitoria, il richiamato art. 43 non puō leggersi come deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis", apparendo quantomeno dubbia l'attribuzione all'atto di acquisizione di un effetto legalmente acquisitivo della proprietā (giā realizzato per occupazione di una "res nullius" o per usucapione ventennale), concernendo la previsione della giurisdizione amministrativa posta dall'articolo in argomento le sole azioni di restituzione, dovendosi relazionare il principio "tempus regit actum" alla proposizione dell'azione, stante la mancanza di dichiarazione di pubblica utilitā come postulato nell'occupazione usurpativa.

(massima n. 2)

In tema di cessione volontaria di immobile, l'inadempimento da parte dell'espropriante con acquisizione alla proprietā pubblica avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato, comporta una sua responsabilitā di natura contrattuale con obbligo di risarcire il danno, stante la non restituibilitā del bene. La causa, al pari di tutte le controversie contrattuali, rientra nella giurisdizione del g.o., quale giudice dei diritti, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, l'emanazione, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, di provvedimento di acquisizione sanante, in quanto, a prescindere dall'impossibilitā di applicazione retroattiva della norma nel caso di dichiarazione di pubblica utilitā emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, č lo stesso art. 43 cit. che attribuisce la giurisdizione al g.a. nella diversa ipotesi di impugnazione di provvedimenti amministrativi ove sia esercitata un'azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico.

(massima n. 3)

In tema di cessione volontaria di immobile, l'accertato inadempimento dell'espropriante con conseguente sua responsabilitā contrattuale, comporta la liquidazione del danno secondo le regole proprie della risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore e la conseguente inapplicabilitā secondo i parametri previsti dal comma 7-bis dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, conv. con L. n. 359 del 1992 (peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza n. 349 del 2007), presupponendo questi ultimi una responsabilitā di tipo extracontrattuale.

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