Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 912 del 7 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

La qualificazione giuridica della domanda, e quindi l'accertamento della causa petendi in rapporto alla natura delle situazioni soggettive dedotte, spetta al giudice il quale, a tal fine, non è vincolato dalle prospettazioni e/o argomentazioni delle parti. Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta e tenuto conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio.

(massima n. 2)

Anche se l'atto di riassunzione del processo, in quanto privo di autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c., produce effetti che restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, tuttavia lo stesso può essere considerato come atto di costituzione in mora, laddove ne presenti i requisiti.

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