Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 4 del 30 agosto 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege va considerata controversia riconducibile all'esplicazione di un pubblico potere e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.

(massima n. 2)

Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04 rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 D.Lgs. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell'area di sua proprietà sulla quale è stata realizzata l'opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti senza però l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione.

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