(massima n. 1)
            Nell'ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito  risponde  sempre  e  comunque  l'ente  che  ha posto  in  essere  le  attività  materiali,  di  apprensione  del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento  del  regime  di  appartenenza  del  bene, potendo  solo  residuare,  qualora  lo  stesso  (come delegato,  concessionario  od  appaltatore)  curi  la realizzazione  di  un'opera  di  pertinenza  di  altra amministrazione,  la  responsabilità  concorrente  di quest'ultima,  da  valutare  sulla  base  della  rilevanza causale  delle  singole condotte, a  seconda che  si  tratti di concessione c.d. "traslativa", ovvero di delega ex art.  60  L.  n.  865  del  1971. In  ogni  caso,  gli  atti  e  le convenzioni  intercorsi,  anche  se  si  concretano  in assunzioni  unilaterali  di  responsabilità,  rilevano  nei  soli rapporti interni tra gli enti eventualmente corresponsabili, mentre  dei  danni  causati  nella  materiale  costruzione dell'opera  pubblica,  risponde  solo  l'appaltatore-esecutore,  in  quanto  gli  stessi  non  sono  collegabili  né all'esecuzione  del  progetto,  né  a  direttive  specifiche dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti  materiali  in  violazione  del  precetto generale dell'art. 2043 c.c.