Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 1 del 7 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

L'occupazione appropriativa di un suolo in favore della P.A., con definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà, si realizza allorché vi sia prevalenza del fine pubblico per il quale l'opera è stata progettata, che si ha allorché il manufatto acquista connotazioni sufficientemente univoche che ne rendano riconoscibile la destinazione, come nel caso in cui il bene subisce alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, quali in particolare quelle derivanti dalla ultimazione sostanziale dell'opera pubblica programmata, vale a dire dalla realizzazione si essa in tutte le componenti essenziali, anche se necessitano completamenti e rifiniture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici.

(massima n. 2)

L'occupazione appropriativa del terreno da parte della P.A., con definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà, si perfeziona quando il bene subisca alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, ovvero siano realizzate le componenti essenziali dell'opera pubblica, anche se necessitino completamenti e rifiniture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (nella specie, in sede di giudizio di ottemperanza, è risultato che l'opera era già stata completata prima dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo nel precedente giudizio, del decreto di occupazione di urgenza).

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