Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6636 del 30 dicembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 43 comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nella parte in cui prevede l'acquisizione da parte dell'Autorità del bene immobile da essa utilizzato per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento ablatorio o dichiarativo di pubblica utilità, con contestuale risarcimento del danno sofferto dal proprietario, non è applicabile per mancanza del presupposto di legge nel caso in cui il procedimento espropriativo è ancora in corso, in conseguenza dell'avvenuta proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

(massima n. 2)

L'art. 43. D.P.R. n. 327 del 2001 postula l'inutilizzabilità, quale che ne sia la ragione, del procedimento espropriativo da parte dell'amministrazione che è in possesso dell'area sulla quale è stata realizzata l'opera pubblica; viceversa, in mancanza della situazione patologica sopra descritta, vale a dire ogniqualvolta l'amministrazione possa ancora avvalersi del potere espropriativo, vuoi per avviare a definizione il relativo procedimento, ove già avviato, vuoi solo per provvedere all'acquisizione finale al demanio pubblico della proprietà dell'area, avvenga ciò legittimamente ovvero con tempi o forme assoggettabili ad impugnazione, l'art. 43 non può avere applicazione, per assenza del presupposto di legge.

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