Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2779 del 29 maggio 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di acquisizione sanante il maggior danno previsto dall'art. 42-bis comma 3 seconda parte T.U. 8 giugno 2001 n. 327 non č sempre e comunque dovuto, bensė spetta soltanto se dalla parte interessata viene provato che il danno effettivamente subito č maggiore dall'ammontare dell'interesse del 5% annuo liquidato in ogni caso per il periodo di occupazione abusiva a titolo di risarcimento del danno.

(massima n. 2)

In tema di acquisizione sanante, nel caso in cui l'indennitā dovuta al proprietario coltivatore č calcolata, ai sensi dell'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, in base al valore venale dei terreni agricoli - che č sempre maggiore del loro valore agricolo medio - viene meno la possibilitā di riconoscere gli importi aggiuntivi previsti dall'art. 40 comma 4, ancorché a titolo di maggior danno, considerata anche la tendenziale omnicomprensivitā dell'indennitā riconosciuta nell'ipotesi di acquisizione sanante, potendosi diversamente ritenere palesemente sproporzionato l'importo dovuto dall'Amministrazione ove utilizzi l'art.42-bis giā citato.

(massima n. 3)

Nell'espropriazione ordinaria di terreni agricoli a danno del proprietario coltivatore la "triplicazione " dell'indennitā calcolata ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d) T.U. 8 giugno 2001 n. 327 č incompatibile con l'indennitā aggiuntiva prevista dal comma 4 dello stesso art. 40.

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