Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4457 del 25 ottobre 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l'Amministrazione - in sede di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante - deve prevedere: a) una somma costituita dal valore venale del bene calcolato al momento dell'emanazione del provvedimento de quo; b) in aggiunta, deve prevedere una somma pari al 10% del valore venale per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale; c) infine, deve prevedere una somma pari al 5% annuo sul valore venale per il periodo di occupazione illegittima.

(massima n. 2)

Sebbene l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 non espliciti la regola per cui il computo dell'indennità va riportato al valore del bene al momento dell'acquisizione sanante, la giurisprudenza è pacificamente orientata in tal senso, atteso che "...la norma prevede bensì la corresponsione di un indennizzo determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso, sicché non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione". L'indennità spettante ex art 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 deve pertanto essere computata con riferimento alla data di emissione del provvedimento, ferma restando la precisazione per cui il valore di mercato va determinato tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, quindi, anche dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta.

(massima n. 3)

L'indennizzo pari al 10% del valore venale che va liquidato in sede di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, è previsto dalla stessa norma per il solo pregiudizio non patrimoniale e non anche per quello patrimoniale; tale indennizzo costituisce un importo ulteriore, non previsto per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile, per il quale il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall'onere della relativa prova. La voce del 10% per il pregiudizio non patrimoniale, infatti, istituisce un meccanismo di liquidazione automatica del citato profilo di danno che prescinde da una specifica allegazione e dimostrazione dello stesso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.