(massima n. 3)
            L'indennizzo pari al 10% del valore venale che va liquidato in  sede di determinazione dell'indennità  ex art.  42-bis  del  D.P.R.  n.  327/2001,  è  previsto  dalla stessa norma per il solo pregiudizio non patrimoniale e  non anche  per  quello  patrimoniale; tale  indennizzo costituisce  un  importo  ulteriore,  non  previsto  per l'espropriazione  condotta  nelle  forme  ordinarie, determinato  direttamente  dalla  legge,  in  misura  certa  e prevedibile,  per  il  quale  il  privato,  in  deroga  alle regole ordinarie,  è  sollevato  dall'onere  della  relativa  prova.  La voce  del  10%  per  il  pregiudizio  non  patrimoniale,  infatti, istituisce  un  meccanismo  di  liquidazione  automatica  del citato  profilo  di  danno  che  prescinde  da  una  specifica allegazione e dimostrazione dello stesso.