Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4318 del 29 agosto 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, disposto per effetto dell'art. 34 comma 1 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, nell'ipotesi di utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitą, la Pubblica amministrazione ha in ogni caso l'obbligo di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, dovendo scegliere a tal fine - alternativamente - tra l'emanazione di un provvedimento adottato in base alla disciplina ivi contenuta e - per l'appunto - sanante la situazione di illegittimitą determinatasi, ovvero l'immediata restituzione del bene la cui occupazione si sia protratta contra ius previo ripristino dell'area e il pagamento dei danni da illegittima occupazione, senza che l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica precluda l'una l'altra via, tenendo presente che allo stesso tempo, non risulta esclusa dall'ordinamento la possibilitą per le parti di accordarsi per una cessione bonaria dell'immobile alla Pubblica amministrazione con contestuale accordo per il ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima subita.

(massima n. 2)

L'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, emanato a seguito della declaratoria di illegittimitą dell'art. 43 avvenuta con sentenza Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293, non elimina il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante di un bene immobile che sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitą, agendo solo sul piano processuale, non riproponendo lo schema previsto dal comma 2 dell'originario art. 43, che attribuiva alla P.A. la facoltą e l'onere di chiedere la limitazione alla sola condanna risarcitoria ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell'obbligatoria e successiva emanazione dell'atto di acquisizione, con l'avvertenza che la disciplina sopravvenuta non norma pił, invece, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attivitą dell'Amministrazione, con la conseguenza che ove il giudice amministrativo condannasse, in applicazione dei principi generali, l'Amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante della P.A. medesima, salva l'autonoma volontą transattiva delle parti, con conseguente frustrazione degli obiettivi perseguiti dal Legislatore.

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