Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9683 del 24 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, il criterio introdotto dal comma 7-bis dell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della L. n. 662 del 1996 - che ha escluso la decurtazione del 40% prevista per l'indennità di espropriazione, ed aumentato l'importo del risarcimento così ottenuto del 10% - è inapplicabile ai suoli agricoli, per i quali, a differenza che per quelli edificabili, non ha mai subito modificazioni la regola secondo la quale la liquidazione del danno da occupazione illegittima deve essere commisurata al valore di mercato di detti suoli. Pertanto, dovendosi applicare, anche in materia di occupazione appropriativa, la suddivisione, sulla quale è impostato il sistema del citato art. 5-bis, tra aree edificabili ed aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie), è evidente la necessità di accertare, al fine di stabilire se il danno debba essere commisurato all'uno o all'altro criterio. Detto accertamento va compiuto sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri legali di classificazione dell'area possano essere obliterati per dare la prevalenza a criteri di effettualità. Tuttavia, la riconosciuta inedificabilità "ex lege", e la conseguente esclusione della valutabilità del bene come edificatorio, non comportano che necessariamente i suoli che tale qualifica non posseggano debbano essere valutati in base alla loro utilizzazione agricola, essendo tale conseguenza stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. Pertanto, al proprietario deve essere consentito di dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all'interno della categoria suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità, e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un'effettiva valutazione di mercato che rispecchia tali possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Nella specie, si trattava di un suolo che, oltre ad uno sfruttamento agricolo, si prestava ad una, sia pur limitata, utilizzazione a parcheggio, nonché a campi da tennis).

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