Corte costituzionale sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980

(3 massime)

(massima n. 1)

Poiché l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42 comma 3 Cost. deve costituire, se non l'integrale riparazione per la perdita subita, un serio ristoro che non può essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica; e poiché a tal fine occorre far riferimento al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla sua potenziale utilizzazione economica, onde per le aree destinate ad edificazione, in quanto poste in zone già interessate allo sviluppo edilizio, tale destinazione deve ritenersi essenziale ed occorre tenerne conto nella determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 42 comma 3, e 3 comma 1 Cost. - l'art. 16 comma 5, 6 e 7 L. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 L. 28 gennaio 1977 n. 10, secondo cui in tema di edilizia residenziale pubblica per la determinazione dell'indennità di esproprio si adotta il criterio del valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, non facendo così riferimento né al bene da espropriare né al valore di esso secondo la sua destinazione economica. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa all'art. 19 comma 1 L. n. 10 del 1977 (che estende le nuove norme in materia di indennità di esproprio e di occupazione ai procedimenti in corso), all'art. 20 comma 3, L. n. 865 del 1971, modificato dall'alt. 14 L. n. 10 del 1977 (che prevede l'applicazione delle stesse norme per la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza), e all'art. unico della L. 27 giugno 1974 n. 115 (nella parte in cui, convertendo con modificazioni il D.L. 2 maggio 1974 n. 115, né modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione dell'art. 16, comma 5, 6 e 7 L. n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali).

(massima n. 2)

L'adozione del valore agricolo medio come criterio per la determinazione della misura dell'indennità di esproprio non è conforme al precetto dell'art. 42, comma 3 Cost., in quanto non facendo specifico riferimento al bene da espropriare ed al valore di esso secondo la sua destinazione economica, introduce un elemento di valutazione del tutto astratto, che porta inevitabilmente, per i terreni destinati ad insediamenti edilizi che non hanno alcuna relazione con le colture praticate nella zona, alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a quell'adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato.

(massima n. 3)

L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro. A tali fini deve aversi riguardo al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso secondo legge, come nel caso di aree destinate all'edificazione in quanto poste in zone gia` interessate dallo sviluppo edilizio. Per siffatti beni la determinazione dell'indennità secondo il criterio del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, introduce un elemento di valutazione del tutto astratto che porta alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a quello adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato. Sono perciò illegittimi costituzionalmente gli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974 n. 247.

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