Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 585 del 21 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La decadenza dei vincoli urbanistici che comportano l'inedificabilità assoluta ovvero che privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2 comma 1 L. 19 novembre 1968 n. 1187, decorrente dall'approvazione del P.R.G., obbliga il comune a procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica. Tale obbligo può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, che sono gli unici strumenti che consentono all'amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina del piano regolatore ed alle nuove esigenze di pubblico interesse.

(massima n. 2)

Il semplice avvio del procedimento di revisione del P.R.G. comunale non costituisce adempimento da parte del comune all'obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina, a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187). L'adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può essere dato soltanto dallo specifico ed immediato completamento del P.R.G. per quella particolare zona, senza attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell'intero piano urbanistico.

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