Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15162 del 11 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito della situazione di provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio (cd. vuoto urbanistico), senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con previsione di indennizzo) o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio stabilendo la nuova destinazione dell'area interessata, la situazione conseguente non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario non resta senza tutela, ben potendo promuovere gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio, sicché solo in caso di persistente inerzia della P.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.

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