Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12468 del 21 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accoglimento della domanda di indennità per reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, il proprietario può limitarsi al generico assunto di non potere più liberamente commerciare l'area, senza dover allegare il fallimento di trattative intercorse con aspiranti compratori, o l'impossibilità di coltivarle.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il Comune che reiteri vincoli preordinati all'esproprio è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, al fine di determinare nell'atto medesimo un indennizzo in misura non simbolica, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, per compensare il proprietario della diminuzione del valore di mercato o della impossibilità di utilizzo dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente o anche solo potenzialmente vocata; a tali accertamenti provvede la Corte d'Appello se l'amministrazione non abbia provveduto o abbia provveduto in termini contestati dal proprietario.

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