Cassazione civile Sez. I sentenza n. 645 del 12 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto all'indennitā, a seguito dell'esproprio, non č escluso dalla iniziale abusivitā dell'edificazione, se l'immobile, alla data in cui interviene l'esproprio, č stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria che la pubblica amministrazione non abbia ancora scrutinato: in tale ipotesi occorre cioč che l'amministrazione, per i fini del riconoscimento dell'indennitā, effettui una valutazione prognostica circa la formazione del silenzio assenso o circa la sua condonabilitā, il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennitā, altrimenti restando la stessa Corte di Cassazione - copia non ufficiale rapportata non giā alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza del tutto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull'istanza di condono, anche se - per ipotesi- in violazione dei termini all'uopo previsti.

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