Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1595 del 9 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti a prestazioni corrispettive (nella specie, vendita) l'adempimento tardivo di una parte può essere legittimamente rifiutato dall'altra parte adempiente anche nel caso in cui quest'ultima non abbia ancora proposto la domanda per conseguire la risoluzione del contratto, salva la valutazione da parte del giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovendosi escludere che l'opposto principio possa farsi derivare dalla disposizione dell'art. 1453 ultimo comma (secondo cui l'inadempiente non è più ammesso ad adempiere dopo la domanda di risoluzione), perché in tal modo si consentirebbe alla parte inadempiente di modificare a suo arbitrio e senza il concorso dell'altra parte la situazione a lei sfavorevole da essa stessa determinata.

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