Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19029 del 10 luglio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Le domande di nullitą della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullitą della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalitą ; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullitą della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

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