Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4823 del 25 luglio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella determinazione del valore di mercato di un bene immobile, al fine della quantificazione dell'indennitā di espropriazione, i riflessi negativi derivanti dalle previsioni degli strumenti urbanistici vanno computati nel caso di limiti di edificabilitā, i quali si traducono in una qualificazione delle zone del territorio, con l'individuazione dei tipi edilizi realizzabili, all'infuori di procedimenti ablatori, ma non nel caso di vincoli preordinati alla espropriazione per pubblica utilitā, anche se l'espropriazione sia stata in effetti promossa per realizzare una finalitā diversa da quella programmata con i vincoli stessi, atteso che, pure in tale ultima ipotesi, il pregiudizio deriva da un atto di procedimento ablatorio, e resterebbe definitivamente non indennizzato, se calcolato in riduzione di quel valore.

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