Cassazione civile sentenza n. 16299 del 24 luglio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di cessione volontaria di un immobile sottoposto a procedura di espropriazione per pubblica utilitą da parte di un comune, la domanda volta ad ottenere la differenza tra la maggiore imposta comunale sugli immobili pagata dal cedente e quella che sarebbe dovuta computando l'imposta sulla base dell'indennitą di esproprio, ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992, sussiste la giurisdizione del g.o. e non di quello tributario.

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