(massima n. 1)
            Ai fini della determinazione dell'indennitā espropriativa, la destinazione  a zona  edificabile  nello strumento  urbanistico  generale  č  condizione necessaria  e  sufficiente  per  l'adozione del  criterio previsto  per  le  aree  edificabili  dall'art.  5-bis  D.L.  n. 333 del  1992, conv.  in  L.  n.  359  del  1992,  tanto  pių qualora tale destinazione sia confermata dallo strumento attuativo,  come  nella  fattispecie  di  aree  destinate  dal piano regolatore ad insediamento di attivitā commerciali, laboratori artigianali, e per questo inserite in un piano per gli  insediamenti  produttivi  (P.I.P.),  che,  comunque,  anche ove  sia  in  variante  rispetto  al  piano  regolatore  generale nel senso di attribuire prerogative di edificabilitā, č su tale punto  strumento  conformativo.