Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4711 del 28 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'indennitā di espropriazione dei suoli edificatori, l'adozione del metodo analitico-ricostruttivo comporta che l'accertamento dei volumi realizzabili sull'area non possa basarsi sull'indice fondiario di edificabilitā, bensė su quello che individua la densitā territoriale della zona, in quanto, solo mediante la sua applicazione, si include nel calcolo la percentuale degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, oltre che le spese di urbanizzazione relative alle opere poste in essere dall'amministrazione le quali assicurino l'immediata utilizzazione edificatoria dell'area. (Nella specie, la corte d'appello, nella pronuncia cassata, aveva considerato il terreno, ricompreso nel piano per insediamenti produttivi, come un'entitā edificabile a sé stante avulsa dal piano, senza considerare i relativi "standard" per la superficie effettivamente edificabile, pervenendo poi ad un errato valore del bene ottenuto dalla "media" tra la stima analitica, basata su presupposti non corretti, e quella sintetica-comparativa).

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