Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19590 del 16 luglio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

I crediti per le indennitā dovute nei procedimenti ablativi hanno la natura di obbligazioni di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e soggetta, quindi, al principio nominalistico. La natura reintegratoria della perdita dei beni espropriati della indennitā in questione - in particolare - importa che il valore cui ha rapportato quest'ultima č quello degli immobili acquisiti al momento del decreto di espropriazione. "Naturaliter", ai sensi dell'art. 1282 c.c., sulle somme liquidate a tale titolo decorrono gli interessi al tasso di legge, dalla data dello stesso decreto. Gli interessi compensativi sono, infatti, dovuti sulle somme rimaste a disposizione dell'espropriante e non pagate all'avente diritto fino al momento del saldo. Deriva da quanto precede, pertanto, che la domanda diretta a ottenere tali interessi, pur se proposta successivamente all'opposizione al decreto di espropriazione, costituisce una mera "emendatio libelli", sė che qualora (come nella specie) il procedimento sia iniziato prima del 30 aprile 1995, di entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, la stessa puō prospettarsi fino alle conclusioni e non č impedita dalla mancata accettazione del contraddittorio a opera delle controparti

(massima n. 2)

La disposizione di cui all'art. 16 D.L. n. 504 del 1992 - che in caso di espropriazione per pubblica utilitā prevede che l'indennitā di espropriazione sia pari all'importo indicato dall'espropriato nell'ultima dichiarazione ai fini i.c.i. - costituisce un meccanismo antielusivo del tributo locale e non un criterio di determinazione dell'indennitā e quindi su di essa non ha alcun rilievo l'aggancio al valore venale dell'indennitā di espropriazione di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale. La stessa comunque, non solo non trova applicazione nell'eventualitā il proprietario espropriato abbia totalmente omesso la presentazione della denuncia i.c.i. ma č - certamente - inapplicabile nell'eventualitā in cui l'esproprio sia del 1983, atteso che l'i.c.i. č stata istituita unicamente con decorrenza dal 1993.

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