Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5265 del 28 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Č manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219, sollevata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo della CEDU, nella parte in cui prevede un criterio liquidatorio speciale non dissimile (per il profilo dello scostamento dal valore integrale del bene) da quello adottato, in via generale, dalle disposizioni dell'alt. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modifiche, nella L.8 agosto 1992 n. 359 e dell'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte Cost. n. 348 del 2007 per contrasto con l'art. 1 Primo Protocollo CEDU, «come interpretato dalla Corte di Strasburgo», costituente «parametro integrativo dell'art. 117 Cost.», quanto all'ivi prescritto necessario (ragionevole) allineamento dell'indennizzo al valore pieno di mercato del bene espropriato, considerato che secondo la stessa sentenza obiettivi legittimi di utilitą pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, il che si verifica con la L. 14 maggio 1981 n. 219, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e non assumendo rilevanza il fatto che l'art. 37, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come sostituito dall'art. 2, comma 89, L. 24 dicembre 2007 n. 244, preveda, in via generale, per le espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, una riduzione (del 25%) pił contenuta di quella consentita dalla legge del 1981, sia in ragione della specialitą, temporaneitą ed eccezionalitą della legge stessa, sia perché comunque, in linea di principio, l'avanzamento, nel prosieguo della legislazione, del livello di garanzia di un valore costituzionale non comporta l'illegittimitą della normativa precedente attestata su un livello inferiore di tutela.

(massima n. 2)

A seguito della declaratoria di illegittimitą costituzionale del criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con modifiche, nella L. 8 agosto 1992 n. 359 ed all'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost., lo "ius superveniens" costituito dall'art. 2, comma 89, lett. a, L. 24 dicembre 2007 n. 244 si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso, come confermato dalla norma intertemporale di cui all'art. 2, comma 90, L. n. 244 cit.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.