Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14051 del 28 maggio 2008

(4 massime)

(massima n. 1)

La sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992) e l'art. 37, commi 1 e 2 D.P.R. n. 327 del 2001 non possono trovare applicazione nel giudizio di cassazione pendente qualora il ricorrente non abbia censurato l'ammontare dell'indennità di espropriazione. Non può, infatti, in una tale evenienza, affermarsi che al momento della pronuncia di incostituzionalità e di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative la congruità dell'attribuzione indennitaria fosse ancora in discussione.

(massima n. 2)

La sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992) e l'art. 37, commi 1 e 2 D.P.R. n. 327 del 2001 non possono trovare applicazione nel giudizio di cassazione pendente qualora il ricorrente non abbia censurato l'ammontare dell'indennità di espropriazione. Non può, infatti, in una tale evenienza, affermarsi che al momento della pronuncia di incostituzionalità e di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative la congruità dell'attribuzione indennitaria fosse ancora in discussione.

(massima n. 3)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora in esito al giudizio di opposizione alla misura dell'indennità il giudice del merito abbia liquidato, da un lato, l'indennità di occupazione calcolando gli interessi sul valore di mercato dei beni espropriati e, dall'altro, l'indennità di espropriazione sul presupposto della natura edificatoria del terreno espropriato e l'espropriante abbia proposto ricorso per cassazione denunciando esclusivamente la riconosciuta natura edificatoria del bene espropriato, correttamente, una volta accolto tale ricorso dal Supremo Collegio, il giudice del rinvio quantifica l'indennità per occupazione d'urgenza sulla base del valore venale attribuito al bene (per avere accertato la natura non edificatoria dell'area) e non sulla base degli interessi sulla misura dell'indennità di espropriazione in concreto liquidata (in base ai parametri di legge).

(massima n. 4)

Il valore venale di un'area fabbricabile suscettibile di espropriazione deve essere determinato, ai fini dell'imposta di registro, sulla base della indennità di esproprio calcolata secondo i criteri di legge, senza tenere conto della possibile riduzione della indennità medesima prevista un tempo dall'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 e attualmente dall'art. 37, comma 7, D.P.R. n. 327 del 2001, nella eventualità che nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili l'espropriato abbia indicato un valore inferiore. Tale falcidia, infatti, oltre ad avere funzione punitiva è meramente eventuale, essendo consentito al contribuente evitarla mediante la regolarizzazione della propria denuncia fiscale.

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