Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25171 del 6 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell'azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui e che l'agente consapevolmente ometta l'adozione delle iniziative doverose, rappresentandosi, altresì, che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di appello che aveva escluso il dolo del reato - contestato al sindaco di un comune ed al responsabile del procedimento per mancata adozione delle misure idonee a garantire il regolare funzionamento di un depuratore, con conseguente danneggiamento dei fondi delle parti civili – in considerazione delle plurime iniziative adottate dagli imputati, cui non poteva farsi carico di valutare l'adeguatezza e la concreta idoneità degli interventi sul piano tecnico, ascrivibili al terzo esecutore dei lavori).

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