Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5100 del 9 marzo 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva.

(massima n. 2)

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, poiché l'art. 1453 c.c., facendo salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione, che costituisce un rimedio a tutela dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell'inadempimento, il quale sussiste o meno - con tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta - indipendentemente dall'eventuale pronuncia di risoluzione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva.

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