Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5838 del 24 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che il secondo comma dell'art. 1453 c.c., per cui non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione, è posto nell'interesse della parte convenuta inadempiente, cui vuole evitare di dover programmare insieme la restituzione della prestazione ricevuta (effetto derivante dalla pronuncia di risoluzione, ex art. 1458 c.c.) e l'adempimento di quella corrispettiva fin lì mancata, la violazione di tale disposizione non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita da parte convenuta.

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