Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1136 del 26 febbraio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui, nel corso del giudizio proposto dai proprietari dell'area irreversibilmente trasformata, la P.A. abbia chiesto di essere condannata al risarcimento del danno, avendo intenzione di emettere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 34 del T.U. espropriazione - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il risarcimento si correla alla fattispecie di acquisizione divisata dall'art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rispetto alla quale l'impresa esecutrice delle opere del tutto estranea. In tal caso quindi l'impresa esecutrice non può essere condannata al risarcimento in solido con la P.A. espropriante, restando estranea a quel segmento di esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione, rispetto al quale essa del resto non ha alcun titolo per opporsi. Resta ovviamente ferma la facoltà della P.A. espropriante di rivalersi in sede civile nei confronti dell'impresa esecutrice per le responsabilità a questa attribuibili, sulla base del rapporto contrattuale interno, per il mancato buon esito della originaria procedura ablatoria.

(massima n. 2)

Ove l'occupazione del fondo - e quindi l'immissione nel possesso di questo da parte della P.A. con avvio dei lavori - si è verificata nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, l'illecito costituito dalla radicale trasformazione del suolo occupato ai fini della realizzazione dell'opera pubblica è direttamente riconducibile - ancorché la procedura ablatoria non abbia avuto la sua naturale conclusione mediante adozione di un tempestivo e valido decreto di esproprio - all'esercizio da parte della P.A. dei poteri ad essa attribuiti dalla legge per la cura del pubblico interesse; ne consegue la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all'art. 53 T.U. n. 327 del 2001, risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l'esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo secondo le forme tipiche disegnate dall'ordinamento.

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