Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4361 del 29 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio dello jus variandi di cui all'art. 1453 è consentito quando la domanda di risoluzione e quella d'adempimento sono proposte nello stesso giudizio in via subordinata. Non altrettanto può dirsi quando la manifestazione di volontà del contraente che agisce per la risoluzione e per l'adempimento avviene non contestualmente ma in separati giudizi. Infatti, la manifestazione di volontà diretta alla risoluzione del contratto è dalla legge valutata come mancanza in chi la emette di un interesse a conseguire la prestazione tardiva, e, per l'affidamento che essa determina, non può vincolare l'altra parte ad attendere l'esito anche delle azioni successivamente proposte nei suoi confronti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.