Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2616 del 20 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il caso di espropriazione di fondo rustico concesso in affitto, l'indennitā aggiuntiva, riconosciuta in favore dell'affittuario dall'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, č rivolta a compensarlo del sacrificio derivante dalla definitiva perdita della sua attivitā di lavoro e di guadagno, e resta conseguentemente cumulabile, stante la diversitā di funzione, con la porzione dell'indennitā di espropriazione che l'affittuario medesimo, secondo le disposizioni degli art. 27 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 e 1638 c.c., abbia diritto di ricevere a compenso della perdita dei frutti o del mancato raccolto.

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