Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2419 del 2 febbraio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a terreni non edificabili siti nel comune di Napoli (nella specie, occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo), il criterio stabilito dall'art. 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892 - che non dà rilievo alla distinzione tra aree edificabili e non fabbricabili e che è espressamente richiamato dall'art. 80 L. 14 maggio 1981 n. 219 - continua ad applicarsi, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis L. 8 agosto 1992 n. 359, di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. Alla luce di tale criterio, che è speciale e totalmente distinto da quelli del citato art. 5-bis, il riferimento al valore agricolo medio, introdotto per le aree non edificabili dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865, non può sostituire quello al valore "venale" di cui al citato art. 13 L. su Napoli; d'altra parte, il perdurare dell'applicazione di tale art. 13, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla L. n. 219 del 1981 (nella specie volti a porre rimedio ad eventi bradisismici).

(massima n. 2)

Qualora un'area venga legittimamente occupata a fini espropriativi e poi restituita dopo la revoca degli atti ablativi ad essa inerenti, l'occupazione si considera avvenuta fin dall'origine per causa di pubblica utilità, per cui l'indennità ad essa relativa va calcolata in base agli interessi legali sull'indennità virtuale di espropriazione, e non sul valore venale del suolo.

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